PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: cinque unità; magistrati contabili: tre unità; magistrati ordinari: cinque unità; avvocati e procuratori dello Stato: tre unità.
      2. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.